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Le Regioni: Come Nascono, Come hanno Funzionato, quale il loro Futuro

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Anno XXV- n. 591- 13 novembre 2025

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Liberae Sunt Nostrae Cogitationes

di Massimo Burghignoli

Il 22 dicembre 1947 l’Assemblea costituente approvò il testo della Costituzione Repubblicana, con 453 sì e 62 no. Promulgata il 27 dicembre entrò in vigore il primo gennaio 48 e disegnò, almeno sulla carta, un’Italia regionalista.

Nei dibattiti interni all’Assemblea si agitarono, sulle regioni, argomenti aperti ancor oggi: cos’è una regione; perché e per quali occorrevano statuti speciali; quanto potere legislativo e amministrativo conferire loro, e poi l’autonomia finanziaria, come far funzionare gli organi regionali e come lo Stato centrale poteva controllarli. Soprattutto, c’era la consapevolezza che l’Italia fosse un Paese molto diviso. Per questo, si discusse molto di solidarietà e perequazione per aiutare le aree più deboli, in particolare il Sud.

Non è un caso, infatti, che siano occorsi ventidue anni per attuare finalmente – nel 1970 – le ventuno regioni che conosciamo.

E nemmeno è un caso che, già negli anni 90, si parlasse con una certa delusione di regioni senza regionalismo. Le regioni apparivano cioè uffici amministrativi dello Stato sul territorio, più che veri motori di sviluppo locale basati sull’autonomia. Inoltre, come uffici amministrativi risultavano parecchio costosi e di ben scarsa efficienza, se entravano così di frequente in conflitto con le leggi dello Stato.

Il lavoro della Corte Costituzionale, non a caso, per ben il 50% (la metà!) è dedicato a risolvere i conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni. Lo “stile” normativo regionale meriterebbe un capitolo a parte: le norme spessovengono “ricopiate” da quelle statali, con conseguenze stravaganti quando le prime vengono modificate o dichiarate incostituzionali, e quelle regionali, formalmente diverse, non ne seguono la sorte. Vi traspare poi una ricerca spasmodica di regolamentare ciò che lo Stato ha tralasciato; ed una certa solennità, umoristicamente confliggente con la pochezza di ciò che si va concretamente a normare. Sconfinamenti, magari in materie minimali, eppure all’interno dei principi costituzionali di libertà, violandoli con fare burocratico. A dir poco, molta farina sprecata

Non paghi della crisi del regionalismo, come delineato ed attuato fino alla fine del secolo, i legislatori statali pensarono di curare il male … incrementando la dose del farmaco autonomista che lo aveva cagionato: la riforma del titolo V della Costituzione, nel 2001, fu realizzata infatti proprio per ampliare il campo di intervento normativo regionale, con il c.d. regionalismo differenziato (articolo 116 terzo comma). Si volle dare più poteri a chi li chiedeva; permettere a singole regioni, se lo chiedevano e raggiungevano un’intesa con lo Stato, di ottenere più competenze legislative in certe materie. Quindi, oltre ad ampliare le competenze di legislatori regionali che avevano dato così scarsa prova di capacità, lo si fece senza prevedere risorse. Anche la legislazione statale cambiò aspetto: alcune “leggi quadro” allargarono le maglie, consentendo maggiori normazioni o controlli regionali.

La montagna partorì un topolino, se le Regioni che hanno utilizzato la facoltà del regionalismo differenziato prevista dalla riforma del Titolo V nel 2001, e che hanno stipulato intese con lo Stato, sono state soltanto tre: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna. D’altronde, proprio quelle che maggiormente premettero per la riforma. Queste Regioni hanno sottoscritto le rispettive intese (preliminari) con il Governo, avviando l’iter che ha portato poi all’approvazione della Legge n. 86/2024 (c.d. ” Legge Calderoli”) che definisce le procedure di attuazione dell’autonomia differenziata. L’effettivo trasferimento delle competenze legislative sarà stabilito dalle singole leggi di intesa che verranno approvate dal Parlamento, una volta definiti i Livelli Essenziali delle Prestazioni (L.E.P.) come previsto dalla Legge n. 86/2024.

Va segnalato, a titolo esemplificativo, come la Lombardia abbia chiesto un ampio pacchetto di competenze, inclusa l’area di competenza statale esclusiva per il “Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” e la gestione delle grandi infrastrutture strategiche. Ambizioni piuttosto fuori scala, inevitabilmente destinate a “spezzettare” la gestione di settori strategici per il Paese.

Quindi: non si sono determinati i c.d. “costi standard”, nè di conseguenza i L.E.P., né a loro volta le risorse assegnate alle regioni; quindi l’autonomia differenziata, senza basi finanziarie solide e uguali per tutti nel garantire i diritti, rischia di aumentare i divari, favorendo una specie di secessione dei ricchi, invece che un’opportunità per amministrare meglio. Vecchie e nuove paure, sempre le stesse, tra passato e presente.

E’ poi intervenuta la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 192 del 2024, pubblicata il 3 dicembre 2024 (con decisione del 14 novembre 2024) e ha deciso sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e Sardegna.

La Corte Costituzionale non ha dichiarato l’intera legge incostituzionale, ma ha comunque stabilito importanti limitazioni e modifiche, in parte dichiarando illegittime specifiche disposizioni e in parte reinterpretando altre in modo “costituzionalmente orientato”.

In sintesi, gli interventi più significativi riguardano:

Materie vs. Funzioni: La Corte ha ridefinito il perimetro dell’autonomia differenziata, sottolineando che il trasferimento deve riguardare funzioni specifiche e non intere “materie”, escludendo ambiti in cui prevalgono l’ordinamento europeo o principi unitari e nazionali (come alcune parti di istruzione, ambiente, energia e commercio con l’estero).

Principio di Sussidiarietà: Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della previsione che consentiva alle Regioni di richiedere l’autonomia per più materie o ambiti di materie senza che tale iniziativa fosse specificamente giustificata alla luce del principio di sussidiarietà.

Estensione alle Regioni Speciali: È stata censurata l’estensione delle procedure previste dalla Legge n. 86/2024 anche alle Regioni a Statuto Speciale.

Ed allora, ci domandiamo, è reversibile tutto questo? La legge dice che le intese durano dieci anni, rinnovabili, ma una volta che hai trasferito personale, uffici, soldi, procedure, è realistico pensare di poter tornare indietro facilmente, come prevede l’articolo 7? Forse sarebbe più saggio e spiccio abolire le Regioni con legge costituzionale, trasferendo il trasferibile alle Province, oppure a 3/4 Macroregioni fondate su una maggiore omogeneità culturale: ad esempio Nord, Centro, Sud, Isole.

Il filo rosso che caratterizza da ottant’anni l’argomento è una tensione continua, quasi un’oscillazione costante nella storia italiana, tra due poli, governo centrale e decentramento, entrambi legittimi ed entrambi scritti nella nostra Costituzione. Ma la legittimità non produce necessariamente l’efficienza.

*Società Libera

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