Statuto di Società Libera
Art. 1
Ai sensi degli artt. 36 e segg. del codice civile, è costituita l’Associazione “Società Libera”.
Art. 2
L’Associazione non ha fini di lucro e commerciali. L’Associazione si propone lo studio e la promozione del liberalismo, inteso come teoria morale della libertà e della responsabilità della persona, e come teoria politica delle istituzioni che stanno alla base della vita civile ed economica, nella convinzione che è soltanto da regole morali e da istituzioni salde che può derivare la condivisione degli ideali liberali.
La legittimazione e l’efficacia di uno Stato di diritto si fondano sulla capacità di adeguare ai problemi delle società industriali le istituzioni democratiche, l’informazione, il sistema formativo ed educativo, la giustizia, l’attuazione di principi umanistici dell’uguaglianza e delle pari opportunità, la tutela delle risorse naturali.
L’Associazione, quale soggetto attivo nel campo delle scienze sociali, filosofiche, economiche e giuridiche, si propone di:
1 – assicurare i necessari mezzi finanziari al proprio Comitato Scientifico per la sua attività di ricerca;
2 – organizzare convegni, seminari, corsi residenziali, mostre;
3 – sostenere nel settore universitario interventi di ricerca sul pensiero liberale;
4 – promuovere iniziative editoriali;
5 – attivare rapporti internazionali con studiosi e organizzazioni vicini al pensiero liberale;
6 – collaborare su iniziative comuni con fondazioni, associazioni e pubblicazioni di ispirazione liberale.
Art. 3
La durata dell’Associazione è indeterminata. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria ai sensi dell’ art. 7.
Art. 4
Organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei soci
– Il Consiglio Direttivo
– il Presidente
– Il VicePresidente
– il Direttore
– la Giunta esecutiva
– il Comitato scientifico
– il Collegio dei Revisori dei Conti
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 5
L’Assemblea è costituita dai soci fondatori, cofondatori, onorari, sostenitori, ordinari.
Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione.
Sono soci cofondatori quelli che, successivamente all’atto costitutivo, aderiscono con le stesse modalità dei soci fondatori.
Sono soci onorari quelli nominati dal Consiglio Direttivo individuati fra persone ed enti che abbiano contribuito ad estendere, sul piano culturale e professionale, i principi e le finalità della cultura liberale, o che si siano particolarmente prodigati per l’Associazione.
Sono soci sostenitori ed ordinari le persone fisiche o giuridiche che vengono ammesse dal Consiglio Direttivo a seguito di loro domanda.
Art. 6
L’Assemblea ordinaria regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente.
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria e hanno diritto al voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto ed è ammessa la rappresentanza per delega conferita ad altro socio avente diritto di voto.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente presso la sede sociale o altrove, almeno una volta all’anno entro 4 mesi a far tempo dal 31 dicembre di ogni anno, data di chiusura dell’esercizio sociale. Può inoltre essere convocata dal Presidente ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero su domanda di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.
L’avviso di convocazione, da inviarsi a tutti i soci con lettera almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, deve contenere la data e l’ora della riunione, l’elenco delle materie da trattare nonché l’indicazione del giorno e dell’ora della seconda convocazione. Compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
– eleggere tre membri del Consiglio Direttivo tra i soci sostenitori;
– eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
– deliberare sui rapporti di gestione dell’Associazione, sui bilanci preventivi e consuntivi, sull’impiego degli avanzi di gestione e sulla copertura degli eventuali disavanzi;
– deliberare in genere su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Art. 7
L’Assemblea in sede straordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo oppure su domanda di un terzo dei soci aventi diritto di voto, ogni qual volta sia ritenuto necessario e dovrà indicare gli argomenti da iscriversi all’ordine del giorno.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione, nonché sulla sua eventuale trasformazione in Fondazione.
Per la modifica dello Statuto l’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di oltre due terzi dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei soci presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
La delibera dell’Assemblea con la quale è stato deciso lo scioglimento dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli associati.
Art. 8
Le condizioni per l’ammissione sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente statuto, inoltre si obbliga per tutto l’anno sociale in cui si iscrive.
Tutti i soci devono pagare le quote stabilite annualmente; il socio moroso, prima dell’eventuale sanzione, non può esercitare i diritti sociali.
Art. 9
Su proposta del Consiglio direttivo l’Assemblea stabilisce l’ammontare annuo delle quote associative. I soci onorari sono dispensati dai contributi annuali.
Art. 10
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni. Le dimissioni dall’Associazione devono essere presentate al Presidente a mezzo di lettera raccomandata;
b) per esclusione dall’elenco dei soci disposta dal Consiglio Direttivo in caso di mancata regolarità nella corresponsione
della quota sociale;
c) per espulsione decisa dal Consiglio Direttivo quando:
1) la presenza del socio sia ritenuta incompatibile con l’ordinato svolgimento della vita sociale,
2) il comportamento del socio all’interno o all’esterno dell’Associazione sia dannoso per i rapporti tra i soci;
3) il socio ponga in essere comportamenti o dia luogo a situazioni comunque dannose all’attività o all’immagine esterna dell’Associazione.
Art. 11
Fanno parte del Consiglio Direttivo: i soci fondatori, i soci cofondatori, il Presidente, il Vice Presidente, il Presidente del Comitato Scientifico o un suo delegato, tre rappresentanti eletti dall’Assemblea dei soci scelti tra i soci sostenitori. I membri eletti restano in carica due anni.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 9 membri. In caso di anticipata cessazione dalla carica di uno dei rappresentanti eletti dall’Assemblea dei soci il Consiglio può procedere alla sostituzione per cooptazione. I consiglieri subentrati rimarranno in carica fino alla scadenza prevista per quelli sostituiti.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente e il Direttore che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest’ultimo.
All’atto della costituzione dell’Associazione il Presidente viene nominato dai soci fondatori presenti.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo nomina i soci onorari e i membri costitutivi del Comitato Scientifico.
Il Consiglio Direttivo approva il regolamento del Comitato Scientifico.
Art. 15
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, da diramarsi, salvo casi di urgenza, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente o di chi presiede la riunione.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) sovrintendere al funzionamento dell’Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) redigere il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo della gestione da sottoporre all’Assemblea con propria relazione;
c) deliberare l’accettazione dei contributi di terzi (donazioni, elargizioni, lasciti testamentari), autorizzare convenzioni, deliberare sulle iniziative e nominare i relativi coordinatori;
d) deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sulla esclusione ed espulsione dei soci stessi, stabilire le quote dovute dai soci e fare quanto altro necessario per la realizzazione delle finalità statutarie;
e) curare la predisposizione del regolamento per la costituzione dei circoli di cui al successivo art. 24.
Art 16
Il Presidente attua la politica generale dell’Associazione e verifica l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
È facoltà del Presidente nominare un Segretario addetto al Consiglio Direttivo.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione.
Art. 17
Il Direttore sovrintende all’ordinaria gestione dell’Associazione, esegue le direttive impartite dagli organi sociali ed in particolare le disposizioni del Presidente, soprattutto in relazione alla politica generale dell’Associazione di cui cura lo sviluppo.
Art. 18
Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad una Giunta esecutiva, che sarà composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Direttore e da due soci, scelti tra i fondatori e i cofondatori, nominati dal Consiglio, e da un rappresentante del Comitato Scientifico.
Art. 19
Il Comitato Scientifico ha funzioni di consulenza in merito agli indirizzi culturali dell’Associazione ed opera in piena autonomia per quanto attiene gli aspetti di ricerca e di elaborazione.
Art. 20
Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di dieci membri, individuati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione sulla base di riconosciute competenze nel campo delle scienze sociali, filosofiche, economiche e giuridiche.
Art. 21
I membri del Comitato Scientifico eleggono al proprio interno il Presidente e il Direttivo. E’ compito di quest’ultimo predisporre un regolamento interno da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Art. 22
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea che nomina, altresì, il Presidente.
Il Collegio permane in carica per tre esercizi. Esso esercita il controllo sull’amministrazione dell’Associazione, vigila sull’osservanza della legge e del presente Statuto, nonché sulla regolare tenuta della contabilità sociale. Formula, inoltre, il proprio parere sui bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo a
norma del precedente art. 15. In merito ai controlli di competenza il Collegio riferisce annualmente all’Assemblea dei soci.
Art. 23
Il patrimonio dell’Associazione è rappresentato da un fondo costituito dalle quote dei soci fondatori e cofondatori, dalle quote dei soci sostenitori e ordinari, da erogazioni, contributi e sovvenzioni di soggetti pubblici, nazionali e internazionali e di soggetti privati, nonché da ogni altra entrata ed acquisizione affluente all’Associazione a qualsiasi titolo.
Art. 24
Possono essere costituiti circoli “Società Libera” su richiesta di almeno cinque soci dell’Associazione. La richiesta deve essere presentata al Consiglio Direttivo che ne valuta la rispondenza al regolamento predisposto dal Consiglio stesso.
Art. 25
L’esercizio finanziario decorre dal 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
La tesoreria potrà essere affidata, tramite convenzione, a primarie istituzioni bancarie o finanziarie esterne all’Associazione scelte dal Presidente.