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Ragionando sulla riforma della Magistratura

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Anno XXVI- n.601- 04 marzo 2026

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Liberae Sunt Nostrae Cogitationes

di Massimo Burghignoli *

Ormai abbiamo veri e propri schieramenti: in genere magistrati per il NO ed avvocati per il SI, ma con eccezioni interne: magistrati (pochi) per il SI ed avvocati (sempre pochi) per il NO. Ed i cittadini? I quesiti loro proposti non attengono nemmeno alla lontana all’efficienza del sistema giudiziario, bensì ai delicati – e meno comprensibili ai più – pesi e contrappesi che sorreggono l’indipendenza della magistratura. Il Governo ha affermato di voler perfezionare il processo accusatorio, dove il giudicante si configura “terzo” rispetto ad accusa e difesa, le quali dovrebbero operare con “parità” di mezzi. Sarebbe il completamento della riforma Vassalli-Pisapia del 1988, con la quale il sistema penale italiano abbandonò il modello inquisitorio a favore di quello accusatorio. Che vuol dire? Nel sistema inquisitorio accusa e giudice convergono nella stessa persona, la quale cerca e raccoglie le prove senza la partecipazione dell’inquisito. Nel sistema accusatorio accusa e giudizio sono separate e l’inquisito – presunto innocente fino a prova contraria – ha diritto di difesa già nell’acquisizione probatoria. 

Il sistema italiano, si afferma, è accusatorio solo in parte, giacché accusa e giudizio sono esercitati da magistrati del medesimo ordine, e della stessa carriera: ossia “colleghi”. Un unico organismo (CSM – Consiglio Superiore della Magistratura) effettua valutazioni di carriera, assegna posizioni, cariche, sedi, giudica disciplinarmente.

Questo sistema è stato temperato dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022 e la correlata riforma dell’ordinamento giudiziario, Legge n. 71/2022), riducendo ad una sola volta nella carriera lavorativa il passaggio da giudice a PM (o viceversa), e con procedure selettive e valutazioni da parte del CSM, e cambio di sede distrettuale. Peraltro, il passaggio di funzioni è stato finora esercitato (quindi senza questi nuovi limiti) molto moderatamente: lo 0,83% dei PM ha chiesto il passaggio alla funzione giudicante, mentre il percorso inverso è stato effettuato dallo 0,33% dei giudicanti. Ma la carriera è rimasta unica, ed amministrata dal CSM sia per accusa che per giudicante. Inoltre, il CSM attualmente giudica gli eventuali illeciti disciplinari sia di accusatori che di giudicanti.

La riforma del SI sottrarrebbe al CSM, benché “sdoppiato” fra accusatori e giudicanti, l’azione disciplinare, devolvendola ad una Alta Corte, composta  da  quindici  giudici di composita provenienza e nominati dal Presidente della Repubblica (proposta di modifica art. 105 della Costituzione: tre  scelti tra professori  ordinari  di Università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio, e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, compilato dal Parlamento in seduta comune,  più sei magistrati giudicanti e tre requirenti,  estratti  a  sorte  tra  gli appartenenti alle rispettive  categorie  con  almeno  venti  anni  di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano  svolto funzioni di legittimità). Quindi, una rinunzia alla “giurisdizione domestica”, sempre troppo debole ovunque sia stata applicata.

Fin qui le ragioni del SI: completare il processo accusatorio, ed eliminare la sgradevole impressione, del penalista, di assistere ad un giudizio emesso da un collega dell’accusa. Quelle del NO sono più semplici ancora: lasciare le cose come stanno. Meno semplici le ragioni sottese: si vuole evitare che la carriera accusatoria, una volta distaccata, possa subire influenze politiche (tipo la “finanziaria del crimine”). Ed ancora, il “sorteggio” desta molte preoccupazioni: studiato per eliminare o almeno ridurre le “correnti” (oggi arbitre di carriere, incarichi, promozioni, sedi), si configura destinato – peggio – a favorire le nomine politiche, per la ristrettezza della platea dei sorteggiandi della parte politica rispetto alle molte migliaia di magistrati: un “sorteggio” fra 15-20 candidati di sicura fede equivarrebbe alla nomina diretta di qualche fiduciario. Le “correnti” verrebbero in questo modo sostituite direttamente da personale dei partiti politici. Queste obiezioni si scontrano con la lettera della riforma: “Art. 104 – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. Ribadita infatti l’autonomia e indipendenza della magistratura requirente, si crea un autonomo organo di autodisciplina, un CSM sdoppiato, e l’Alta Corte, per i giudizi disciplinari di giudicanti e di PM; tuttavia, il timore del cambiamento di “clima”, ad onta della  lettera del disegno di legge, è più che sufficiente a sorreggere le paure dei Magistrati.   

Trattandosi di referendum ”confermativo” di una modifica costituzionale approvata da una maggioranza semplice, cioè inferiore ai due terzi, non si applica alcun quorum, quindi i sostenitori del SI quanto quello del NO dovrebbero essere spinti ad esprimere il voto: sempreché, ovviamente, abbiano compreso la materia e si siano formati una opinione.

Schematicamente, in caso di vittoria del Sì, la riforma modificherebbe 7 articoli della Costituzione; ma, con tutta evidenza, nessun principio costituzionale verrebbe toccato: lo vediamo con una rapida sintesi delle previste modifiche costituzionali.

1. Articolo 104: Lo sdoppiamento del CSM

È il perno della riforma. Attualmente esiste un solo Consiglio Superiore della Magistratura che gestisce sia giudici che pubblici ministeri.

         ● Cosa cambia: Nascono due CSM separati: uno per la magistratura giudicante (i giudici) e uno per la magistratura requirente (i PM).

         ● Il sorteggio: Viene introdotto il sorteggio per scegliere i membri dei due CSM. I componenti “togati” (magistrati) saranno estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive carriere; i componenti “laici” (professori e avvocati) saranno eletti dal Parlamento e poi, tra gli eletti, si procederà a un ulteriore sorteggio.
2. Articolo 105: L’Alta Corte Disciplinare
Oggi è il CSM a decidere sulle sanzioni disciplinari per i magistrati.

         ● Cosa cambia: Il potere disciplinare viene sottratto ai due nuovi CSM e affidato a un organo esterno: l’Alta Corte Disciplinare.
         ● Composizione: Sarà formata da 15 giudici (in parte estratti a sorte tra magistrati con almeno 20 anni di servizio, in parte nominati dal Presidente della Repubblica e dal Parlamento). Questo serve a evitare che i magistrati siano giudicati “dai loro colleghi” di ufficio.
3. Articolo 102: Carriere distinte per legge
L’articolo che definisce la funzione giurisdizionale viene integrato.
         ● Cosa cambia: Viene inserito il principio secondo cui la legge deve disciplinare carriere distinte per i magistrati che giudicano e quelli che accusano. Una volta scelto il percorso (giudice o PM) all’inizio, non sarà più possibile cambiare ruolo durante la vita professionale.

4. Articolo 106: Concorsi separati

Attualmente il concorso in magistratura è unico: chi lo vince sceglie poi la funzione.
         ● Cosa cambia: Si stabilisce che le nomine avvengano tramite concorsi separati fin dall’inizio.

5. Articoli 87, 107 e 110: Adeguamenti tecnici

Questi articoli subiscono modifiche di coordinamento per riflettere l’esistenza dei due nuovi organi:

         ● Art. 87: Specifica che il Presidente della Repubblica presiede entrambi i CSM.

         ● Art. 107: Chiama in causa il “rispettivo Consiglio” (giudicante o requirente) per quanto riguarda l’inamovibilità dei magistrati.

         ● Art. 110: Prevede che il Ministro della Giustizia interagisca con “ciascun Consiglio” per l’organizzazione dei servizi.

Quindi, ciascuno di noi, esprimendo il proprio voto, completa in qualche modo i voti parlamentari che ci hanno preceduto, ma senza dimenticare che il disegno di legge costituzionale governativo si può solo approvare o bocciare così com’è, in toto. Il dibattito parlamentare c’è già stato, non ha raggiunto il quorum necessario, ma ha comunque prodotto quel che esaminiamo e votiamo oggi.

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